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Accesso agli atti
 

Accesso agli atti

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l241_90.html

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   Elenco pubblico dei certificatori 

CENTRO NAZ.LE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 6 settembre 2005, n. 48 (G.U. N. 213 del 13 Settembre 2005)
Modalità per presentare la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

23 settembre 2005 | Da " Aesinet" | dettagli | approfondimenti

Accesso agli atti

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
Lo stato di attuazione della Legge n. 241 del 1990 (manuale da scaricare gratis)

31 agosto 2005 | Da "cantieripa.it" | dettagli | approfondimenti

Accesso agli atti

T.A.R. Abruzzo sezione distaccata di Pescara. Sentenza N. 1100 del 16/12/2004
  • i consiglieri comunali hanno diritto d’accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione;


  • l’estensione di tale diritto non può subire limitazione alcuna ed i consiglieri comunali possono accedere a qualsiasi atto da essi ravvisato utile all’espletamento del mandato;


  • la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, sicché essa non può essere disattesa dall’Amministrazione;


  • il diritto d’accesso dei consiglieri comunali non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall’ordinamento – fra cui la riservatezza, anche di terzi – essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;


  • le pubbliche Amministrazioni sono tenute a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumenti e materiale) necessari all’assolvimento dei loro compiti in relazione a tali richieste;


  • le norme disciplinanti l’accesso dei consiglieri comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere, né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente, ben potendo l’intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell’acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati;


  • l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore;


  • i consiglieri comunali hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo.

Aprile 2005 | Da "TAR Abruzzo" | dettagli

Accesso agli atti

Consiglio di Stato V sezione. Sentenza n. 7900 del 9 dicembre 2004
Il consigliere comunale può vedere tutti gli atti e non è tenuto a motivare la sua istanza di accesso perché la la sua iniziativa rappresenta un'esplicazione del suo mandato.

31 Gennaio 2004 | Da "Consiglio di StatoI" | dettagli

Accesso agli atti

Sentenza n. 165 del 14 aprile 2004
Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – accesso ai documenti – soggetto che è parte nel procedimento – legittimazione- accertamento – non è necessaria.

Gennaio 2004 | Da "Diritto.itI" | dettagli

Accesso agli atti

IL DIRITTO D’ ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Autore: Giancarlo Giambartolomei

Gennaio 2004 | Da "Diritto.itI" | dettagli


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Ultimo aggiornamento 14/03/2012