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Aprile 2005 |
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Accesso agli atti |
T.A.R. Abruzzo sezione distaccata di Pescara. Sentenza N. 1100 del 16/12/2004
- i consiglieri comunali
hanno diritto d’accesso a tutti gli atti che possano essere
d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna
limitazione;
- l’estensione di tale diritto non può subire limitazione
alcuna ed i consiglieri comunali possono accedere a
qualsiasi atto da essi ravvisato utile all’espletamento del
mandato;
- la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata
per l’espletamento del mandato basta a giustificarla, senza
che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le
specifiche ragioni della richiesta stessa, sicché essa non
può essere disattesa dall’Amministrazione;
- il diritto d’accesso dei consiglieri comunali non trova
un limite neppure nei diritti tutelati dall’ordinamento –
fra cui la riservatezza, anche di terzi – essendo i
consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge;
- le pubbliche Amministrazioni sono tenute a curare tutti
gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti
i mezzi (personale, strumenti e materiale) necessari
all’assolvimento dei loro compiti in relazione a tali
richieste;
- le norme disciplinanti l’accesso dei consiglieri
comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si
chieda di accedere, né presuppongono che di tali atti i
richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure
approssimativamente, ben potendo l’intervento connesso al
mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell’acquisita
conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati;
- l’espletamento del mandato di cui sono investiti i
consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le
attività svolte dall’Amministrazione, nonché dalle aziende e
dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente
intervenire in ogni singolo settore;
- i consiglieri comunali hanno titolo ad accedere anche
agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è
coinvolto, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al
riguardo.
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Aprile 2005 | Da "TAR
Abruzzo"
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dettagli |
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